
La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione complessiva che spetta ad uno dei due coniugi al sopraggiungere della morte dell’altro.
Hanno diritto alla pensione:
>il coniuge superstite
anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
>il coniuge divorziato
se titolare di assegno divorzile
>figli
(legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
>i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata: ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata: ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo
Presentazione delle domande
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
>Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
>telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
>patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.
La pensione ai superstiti decorre dal 1º giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
60%, solo coniuge (*);
70%, solo un figlio;
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti
Per ulteriori informazioni contatta i numeri: 331 8051680 – 331 7974218



