
Trasporto Nazionale
In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all’obitorio.Qualora la pubblica autorità disponga per l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
Il trasporto dei cadaveri si esegue unicamente a mezzo di carro funebre, essi devono essere interamente rivestiti in lamiera o in altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e devono essere riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, le quali devono controllare annualmente lo stato di manutenzione,l’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Il trasporto di un cadavere entro l’ambito del Comune in un luogo diverso del cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco, che comunica il decreto al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento (ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni intermedi qualora vi sia richiesta di sosta della salma). Per il trasporto della salma da Comune a Comune, essa deve essere racchiusa in duplice cassa: una di metallo e una di legno massiccio. Il trasporto da comune ad altro comune le cui distanze non superino i 100 km può venire effettuato anche con l’ausilio della sola cassa in legno. Nell’effettuare un trasporto funebre da un comune ad un’altro, gli stessi possono richiedere il pagamento di una tassa fissa che bisognerà versare per effettuare il trasporto.

Trasporto Internazionale
Il trasporto delle salme per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 – resa esecutiva in Italia con Decreto Regio 10 luglio 1937, è soggetto alle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione e deve essere accompagnato dal passaporto mortuario previsto sempre dalla medesima convenzione.
Per l’estradizione di una salma in uno dei paesi aderenti alla convenzione, dovranno essere redatti alcuni documenti da consegnare al paese in cui verra spedita la salma, i quali sono il passaporto mortuario rilasciato dalla questura di copetenza del comune in cui è avvenuto il decesso, l’estratto autentico di morte, l’attestazione ufficiale che stabilisce che il trasporto non solleva alcuna obiezione dal punto di vista dell’igiene o dal punto di vista medico-legale e che la salma è stata messa nella bara conformemente alle prescrizioni del presente accordo. Inoltre la salma verra sistemata in un feretro metallico, il cui fondo dovrà essere ricoperto da uno strato di circa 5 cm di materiale assorbente ( torba, segatura di legno) insieme ad una sostanza antisettica, inoltre la cassa metalicca dovrà essere saldata impermeabilmente e chiusa all’interno di una cassa di legno a sua volta chiusa con viti lunghe almeno 20 cm, e consolidata con fascette metalicche per assicurare la robustezza.
per l’estradizione di una salma in uno dei paesi non aderenti alla convenzione, l’autorizzazione va rilasciata in doppia lingua preferibilmente italiano e francese, è obbligatorio informare dell’estradizione autorizzata il Prefetto della provincia di frontiera e/o di imbarco nonché la Polizia di frontiera e/o Polizia di imbarco aereo e/o Polizia di imbarco navale, producendo l’atto di morte su modello internazionale, il permesso di seppellimento, e il nulla aosta all’introduzione della salma nel paese in cui è diretto.
Per il trasporto le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo (mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione). Questa prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni appena menzionate non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.



