
Il testamento è un atto giuridico unilaterale recettizio mortis causa mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Le dichiarazioni in esso contenute hanno generalmente contenuto patrimoniale o comunque in grado di produrre effetti giuridici. Tuttavia può contenere anche dichiarazioni di tipo morale, filosofico, politico o di altra specie.
Il testamento olografo è la forma più semplice, più economica e pratica per esprimere le proprie volontà non richiedendo la presenza né del notaio né dei testimoni.
Per questo motivo, essendo scritto di pugno (cioè a mano) dal testatore, è la forma più diffusa di testamento.
La legge, tuttavia, a tutela del testatore, impone determinate formalità e requisiti:
> autografia;
> data;
> sottoscrizione.
Chi redige un testamento olografo non è tenuto a comunicare a nessuno di averlo fatto e può conservarlo, a propria cura, dove ritiene opportuno (per esempio può portarlo in una cassetta di sicurezza, nasconderlo in casa o depositarlo presso un notaio).
Tuttavia, dal momento che il testamento può essere facilmente sottratto o smarrito, per evitare questo e per essere sicuri che le ultime volontà arrivino ai destinatari, molti testatori preferiscono affidare la scheda ad una persona di fiducia o meglio depositare il proprio testamento presso un notaio (che ne curerà, altresì, la pubblicazione dopo la morte).
Il deposito di un testamento olografo presso un notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno ha titolo per chiedere il deposito di testamenti altrui.
È, inoltre, uso fare due o più originali di testamento (tutti identici tra loro, datati e firmati dal testatore e da questi integralmente manoscritti non essendo valide fotocopie anche se firmate in originale) da conservare in luoghi diversi.
Dopo la morte del testatore chiunque ne abbia il possesso è tenuto a presentarlo ad un notaio per pubblicarlo.
Nullità e annullabilità del testamento olografo
Differenza tra testamento nullo e testamento annullabile: il testamento è nullo quando presenta anomalie gravi; esso non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza; il testamento annullabile (che, invece, presenta anomalie meno gravi rispetto alla nullità) produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire eliminati con l’azione di nullità.
Le principali cause di nullità del testamento olografo sono:
• vizi di forma essenziali: mancanza o insufficienza della firma;
• disposizione a favore di beneficiari indicati in modo generico, cioè in modo da non poter essere identificati;
• testamenti reciproci (con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno a favore dell’altro):
• testamento con il quale si rimette all’arbitrio del terzo l’indicazione dell’erede;
• disposizioni illecite.
L’azione di impugnazione di un testamento nullo può essere promossa da chiunque vi abbia interesse senza limiti di tempo.
Le principali cause di annullabilità di un testamento sono invece:
• difetti di forma minori rispetto a quelli che determinano la nullità (per esempio l’incompletezza della data);
• incapacità di agire del testatore;
• errore, violenza e dolo che hanno spinto il testatore a disporre a dei propri beni.
Chiunque abbia interesse può promuovere un’azione di annullamento del testamento nel termine di cinque anni dal momento in cui le volontà testamentarie vengono eseguite o da quando viene a conoscenza dell’eventuale errore, dolo o violenza.
In Italia generalmente le volontà del defunto in merito alla modalità di esecuzione del funerale, se espresse, vengono rispettate, ma chi teme che il suo erede (o chi altro dovrà seppellirlo) possa non rispettare la sua volontà riguardo alle esequie può fare un testamento olografo (scritto cioè tutto di suo pugno, a mano, datato e firmato), chiuderlo in una busta e consegnarlo a un notaio (a meno che non preferisca farlo scrivere direttamente dal notaio, e allora sarebbe un testamento pubblico) dove scrive, fra l’altro, che se l’erede non rispetterà la sua volontà riguardo alle esequie le disposizioni testamentarie a suo favore s’intenderanno revocate, salvo solo quanto ha diritto di ricevere per legge. Per garantire questa disposizione potrà nominare un esecutore testamentario, scrivendo una lettera all’erede ribadendo la sua volontà riguardo alle esequie, avvertendolo di quanto ha disposto nel testamento a questo riguardo e informandolo del notaio e dell’esecutore testamentario.



